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Analizziamo in questo articolo alcuni importanti aspetti della strategia difensiva in un processo indiziario come spesso è quello che si celebra per l’accertamento dei reati di violenza sessuale.
In particolare, approfondiremo i temi:
del giudizio abbreviato (anche condizionato secondo il comma 5) ex art. 438 c.p.p.;
dell’utilità delle indagini investigative difensive previste dal nostro codice di rito agli articoli 391 bis e ss..

La scelta del rito credo sia la determinazione più importante della strategia difensiva.
Si contrappongono solitamente due alternative che potremmo definire ontologicamente opposte:
1. il rito ordinario ovvero il dibattimento in cui la prova è assunta per lo più oralmente per mezzo dei testimoni ed il Giudice terzo non ha sostanzialmente contezza degli atti di indagine;
2. oppure il rito abbreviato ovvero il giudizio sugli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero (che sono quelli delle indagini svolte) e quelli eventualmente prodotti dalla Difesa o prima della fase di merito oppure depositati quale condizione dell’abbreviato secondo il comma 5 del richiamato articolo 438 c.p.p..

Evidentemente, la scelta di una delle due soluzioni è un passo fondamentale della strategia difensiva e spesso l’esito fausto o meno del processo (per l’accusato) dipende proprio da questa cruciale determinazione che l’assistito può e deve fare solo dopo ogni opportuna indicazione del Difensore.

Ogni caso, ogni vicenda, ogni accusa, ogni indagine è davvero un mondo a sé e la valutazione dei pro e dei contro in relazione ad uno o all’altro rito deve essere assolutamente personalizzata e pragmatica.
Credo che due debbano essere i principi sulla base dei quali improntare il ragionamento logico-giuridico per addivenire ad una scelta opportuna e consapevole:
1. il rito ordinario, il dibattimento è il luogo “naturale” della formazione della prova per mezzo del contraddittorio delle parti ed offre (almeno sulla carta) le più ampie garanzie di tutela ed esercizio del diritto di Difesa.
Tuttavia, ci si deve chiedere se la medesima prova, i medesimi elementi possano essere assunti dal Difensore con la stessa efficacia argomentativa (agli occhi del Giudice, evidentemente) per mezzo delle indagini investigative difensive.
Se la risposta è affermativa, ovvero se il dibattimento non offre un vantaggio in più in relazione all’acquisizione di quegli elementi che sconfessano e contraddicono l’ipotesi accusatoria, allora è legittimo ritenere che il Giudizio abbreviato (dopo aver depositato gli esiti delle indagini difensive nel fascicolo del PM o averli depositati al Giudice quale condizione ex comma 5 art. 438 c.p.p.) possa essere una soluzione adeguata.
Invero: si fornisce al Giudice un elemento che sconfessa la ricostruzione accusatoria senza affrontare “il rischio” del contraddittorio con la controparte il cui intervento potrebbe circoscrivere se non azzerare la validità delle argomentazioni difensive.

2. accade (molto più spesso di quello che si pensa) che le indagini preliminari non siano state svolte in maniera esaustiva.
Capita, quindi, che il quadro indiziario a carico presenti delle lacune che potrebbero essere colmate proprio nel corso del dibattimento.
Un testimone che sentito dalla polizia non ricorda bene gli accadimenti, in dibattimento – sollecitato dalle domande del PM – potrebbe avere ricordi più dettagliati.
La stessa persona offesa (che spesso nei reati sessuali è l’unica fonte di prova a carico) può aver sporto una denuncia ove si contraddice e per certi aspetti alla luce della quale risulta poco attendibile. Anche in questo caso potrebbe riferire in dibattimento una versione più attendibile, correggersi, chiarire e magari rendere una deposizione suggestiva poiché emotivamente carica.
Ecco allora che il giudizio abbreviato anche in questo caso potrebbe essere una buona scelta soprattutto se la Difesa con le proprie indagini riesce ad acquisire indizi e prove documentali che rendono ancora più evidenti e profonde le lacune delle indagini preliminari.

Credo che questi siano due spunti importanti per cominciare a formulare un ragionamento utile in tema di scelta del rito più opportuno con il quale affrontare la fase di merito.

In ogni caso, i due aspetti sopra schematizzati NON esauriscono lo spettro di valutazioni necessarie per la scelta di cui trattiamo.
Chi sarebbe il Giudice dell’abbreviato? Si tratta di un Magistrato garantista? Le lacune e le deposizioni dei testimoni dell’accusa potrebbero essere demolite ancora più efficacemente durante il controesame della Difesa? Vi è il tempo materiale per effettuare tutte le necessarie indagini investigative difensive? Ci sono degli atti di indagine che sottoposti direttamente al Giudice nel caso di Giudizio abbreviato potrebbero gravemente compromettere la posizione dell’accusato? Vi sono delle prove importanti per la Difesa che potrebbero essere assunte solo nel corso del dibattimento? L’assistito ha le risorse psicologiche personali per affrontare un lungo dibattimento? Se si tratta di un processo per fatti gravi, la stampa che ruolo avrebbe nel corso del dibattimento?
Questi i quesiti che ugualmente il Difensore deve porsi per una scelta davvero ponderata.

Personalmente ritengo che un giudizio abbreviato “secco” ovvero senza la produzione da parte della Difesa di alcun elemento assunto nel corso delle indagini investigative difensive, sia particolarmente rischioso per l’imputato.
Ed invero:
– il Giudice deciderebbe SOLO alla luce degli atti di indagine che sono il prodotto dell’attività investigativa del Pubblico Ministero che ha quale obbiettivo la condanna dell’accusato (questo è un dato di fatto al di là dell’obbligo giuridico del PM di acquisire anche gli elementi a discarico dell’incolpato);
– senza alcun elemento di prova che contraddice la ricostruzione accusatoria, la linea difensiva si baserebbe sulla mera rilettura (o poco più) del coacervo accusatorio e difficilmente potrebbe inficiare il quadro rappresentato dagli investigatori che hanno sentito a sommarie informazioni persone informate sui fatti, eseguito accertamenti di diversa natura, escusso la persona offesa etc.;
– in ogni caso, si veicolerebbe al Giudice la povertà delle argomentazioni difensive.
Naturalmente questo ultimo caso può effettivamente verificarsi poiché – effettivamente – non ci sono elementi a discarico dell’accusato ed in tal caso il giudizio abbreviato potrebbe essere una scelta corretta anche solo per la diminuzione di un terzo della pena (sempre che il Giudice non decida di elevarla di un terzo prima di applicare la diminuente per il rito….).

Le INDAGINI INVESTIGATIVE DIFENSIVE assumono quindi, a parere di chi scrive, una importanza fondamentale nell’ottica della celebrazione del processo con il rito abbreviato.
Dall’anno 2000 il codice di procedura penale prevede una attenta disciplina delle indagini investigative difensive che per il Difensore sono un obbligo deontologico.
Si veda in questo sito: https://www.studiolegaledelalla.it/cose_da_sapere/indagini_investigative_difensive_disciplina/

Recentemente lo STUDIO LEGALE DE LALLA si è occupato di una grave vicenda nel quale assisteva un imputato accusato di violenza sessuale ed atti persecutori.
Esaminati gli atti di indagine, era possibile isolare delle contraddizioni nel narrato della persona offesa ed una di lei condotta a tratti ambivalente.
Gli accertamenti svolti in sede di indagini investigative del Difensore permettevano di acquisire concreti elementi documentali che sconfessavano la ricostruzioni degli accadimenti fornita dalla supposta vittima.
L’imputato, per mezzo del Difensore, chiedeva di essere giudicato con il rito del giudizio abbreviato condizionato a produzione documentale e, all’esito del giudizio veniva assolto dalle accuse contestate.

Si riporta qui (in difetto di ogni dato sensibile) la nota di deposito della documentazione richiesta quale condizione del giudizio abbreviato ex comma 5 art. 438 c.p.p.

ILL.MO TRIBUNALE DI X
SEZIONE GIP / GUP
Gentile Dott.ssa X

Nota di deposito
Per il giudizio abbreviato condizionato a produzione documentale

R.G.N.R.
R.G.G.I.P.

Il sottoscritto Avv. Giuseppe Maria de Lalla del Foro di X, difensore di fiducia del Signor
X X
compiutamente generalizzato come in atti, imputato nel procedimento penale emarginato in epigrafe,
PREMESSO
• Che la Difesa chiedeva procedersi nelle forme del rito abbreviato cd. “condizionato”;

Tutto quanto premesso il sottoscritto Difensore deposita la seguente documentazione quale condizione del predetto rito alternativo:

1. Trascrizione file audio ad opera della Athena – Servizi di verbalizzazione. La conversazione telefonica è quella intercorsa in data 12.01.2019 tra l’imputato e la p.o. e, dalla lettura del documento, si evince:
– come sia la stessa p.o. a confermare di NON essere MAI stata costretta dal X a compiere o subire atti sessuali (pagg. 3-4);
– che la p.o. dichiarava “io non ho mai detto che tu avevi una pistola, che… tu davanti a me hai avuto una pistola” (pag. 5);
2. chiavetta USB contenente il file della predetta conversazione registrata (nella medesima chiavetta sono salvati gli screenshot relativi alla consulenza tecnica della Difesa di cui al p.to 3 al fine di renderne più agevola la lettura previo ingrandimento);
3. Relazione tecnica a firma del Dott. S. X. Consulente tecnico della Difesa (che qui si nomina formalmente) relativa all’estrazione della messaggistica intercorsa tra imputato e persona offesa dal contenuto incompatibile con le contestazioni mosse all’accusato (o, meglio, con la ricostruzione delle stesse effettuata dalla p.o.).
Si tratta di messaggistica successiva alla asserita consumazione dei reati contestati – la collocazione nel tempo è evidente anche solo dal contenuto dei messaggi – ed il tenore ed il contenuto delle comunicazioni intercorse sono assolutamente distonici con le accuse rivolte dalla medesima Y all’imputato (basti rilevare anche solo che dai primissimi messaggi la Y dichiara il proprio amore per il X esortandolo ad incontrarla malgrado il diniego dell’imputato. Come detto, i predetti messaggi sono salvati in formato digitale nella chiavetta qui allegata al p.to 2 per consentirne la migliore lettura previo ingrandimento);
4. Messaggistica intercorsa tra parte civile e l’imputato dei giorno 6, 7 e 8 novembre 2020.
Viene prodotta la stampata completa degli screenshot effettuati direttamente dall’imputato sul suo cellulare (che è ovviamente a disposizione per qualsivoglia accertamento).
Nello specifico:
– Era la Y a contattare l’imputato (pag. 1 allegato n. 4: il numero della parte civile è salvato come “Z1” come si nota dalla schermata dei messaggi whatsapp);
– La Y, prima del 6 novembre (vedi oltre per la determinazione di tale data), contattava il X il 30 agosto 2020 (come si evince dalla lettura dello screenshot. Pag. 2 dell’allegato) ed in quella occasione l’imputato le chiedeva di astenersi anche solo dal mandargli via messaggio un punto interrogativo;
– Con il messaggio del 6 novembre u.s. (pag. 2) la Y chiedeva all’imputato (che, come noto, lavora in ospedale) “dove si fanno i tamponi?”;
– La Y – pagg. 4 e 5 dell’allegato – comunica al X anche l’orario in cui dovrebbe effettuarlo e la via chiedendo se è presso la struttura ove lavora l’imputato che le risponde affermativamente;
– A pag. 7 dell’allegato si evince che la Y – dopo i convenevoli legati all’effettuazione del tampone – chiede all’imputato “Come va?” evidentemente sollecitando una conversazione a carattere personale;
– A pag. 12 la Y accetta un invito del X per un futuro caffè ed invia allo stesso un emoticon che manda il tipico bacino simboleggiato dal piccolo cuore rosso;
– Venti minuti dopo il saluto, la Y scrive di nuovo all’imputato – pag. 15 – chiedendogli se lui è in ospedale (lei è arrivata colà per effettuare il tampone);
– Alle 16.12 di nuovo la Y scrive all’imputato chiedendogli “che fai?” (pag. 23). Segue uno scambio sulla salute dell’imputato;
– A pag. 29 la Y chiede al X come sta e se è sereno e implicitamente chiede allo stesso se vive solo (pag. 31) precisando che lei lo è (pag. 33);
– A pag. 46 (è stato apposto un segnalibro arancione privo di numero per la migliore consultazione) si evidenzia nella chat tra la parte civile e l’imputato la data del 7 novembre 2020 (è un messaggio cancellato della Y inviato al X alle 21,35).
Nella medesima schermata – sotto alla dicitura OGGI – alle 02:17 si legge il messaggio della Y inviato al X “tampone negativo” e, quindi si tratta della mattina dell’8 novembre 2020
– Alle 01:42 la Y scrive di nuovo al X (ci sei?) – pag. 51 – e dalla dicitura OGGI che si legge sullo schermo – si tratta della mattina successiva all’8 novembre 2020;
– Il giorno successivo alle 00:40 ancora una iniziativa della parte civile che invia all’imputato un emoticon sorridente.
Si tratta evidentemente di un atteggiamento della parte civile (che attraverso un pretesto ricontatta l’imputato ed al quale rivolge pensieri e parole affettuose e che desidera oggettivamente rivedere ed al quale comunica prontamente di non essere impegnata sentimentalmente e non avere vita sociale) che, anche letto unitamente a tutto materiale probatorio in atti (anche, ma non solo, prodotto dalla Difesa), risulta assolutamente in contraddizione con l’ipotesi accusatoria.
5. Ricevuta del 14.04.2019 a nome “X X” da cui si evince che i Signori X e Y, ovverosia imputato e persona offesa del procedimento di cui si discute, trascorrevano insieme la notte del 13.04.2019 (ovvero decorsi nemmeno cinque mesi dai gravissimi fatti denunciati dalla parte civile medesima per i quali si procede …) presso l’Hotel ….. (si tratta di una ricevuta costituita da tre fogli in uno dei quali – foglio n. 3 – vi sono le generalità degli ospiti)
Con osservanza

X, 05.10.2020
Avv. Giuseppe Maria de Lalla

(articolo  e nota redatti dallo STUDIO LEGALE DE LALLA. Ogni diritto riservato se ne vieta la riproduzione).

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