L'utilizzo nel processo penale della Prova video. Sia in fase di indagini preliminari che nel corso del dibattimento.
Commentiamo in questa sede una recente Sentenza di merito – emessa dal Tribunale di Torino il 21 maggio 2014 – che rappresenta una delle prime applicazioni pratiche nelle aule di Tribunale dell’istituto della sospensione del processo e messa alla prova introdotta nel nostro ordinamento con la L. n. 67/2014.
Di tale istituto abbiamo già ampiamente trattato nell’articolo pubblicato sul sito dello Studio (alla pagina news) dal titolo: “La legge n. 67 del 28 aprile 2014: la messa alla prova. La disciplina e le peculiarità”.
Ricordiamo qui brevemente che il nuovo sistema punitivo (o, meglio: ripartivo) introdotto dalla Legge n. 67/2014 consta della possibilità per l’imputato di chiedere – solo ed esclusivamente per alcuni reati di gravità relativa (ovvero quelli espressamente previsti dal nuovo art. 168 bis comma 1 c.p. introdotto, appunto, dalla Legge 67/2014) – la sospensione del processo previa presentazione al Giudice di un programma di trattamento elaborato di concerto con l’UEPE (Ufficio Esecuzione Pene Esterne).
Tale programma comporta per il richiedente lo svolgimento di lavori socialmente utili (ovviamente conformi alle sue possibilità e non certo a contatto con realtà pericolose e degradanti), ovvero una serie di attività di volontariato in favore della collettività, nonché attività tese all’eliminazione del danno e del pericolo arrecati con il reato anche nell’ottica di un concreto risarcimento alla vittima (ove possibile).
La sospensione del processo con messa alla prova può essere chiesta solo dall’imputato o dal suo difensore munito di procura speciale ad hoc e può essere concessa solo in presenza di determinate condizioni oggettive e soggettive.
Sotto il profilo oggettivo, il Giudice dovrà valutare la corrispondenza del reato con quelli previsti dall’art. 168 bis c.p.: si tratta di reati puniti con la pena pecuniaria o con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, nonché i delitti specificatamente indicati dall’art. 550 comma 2 c.p.p., ovvero violenza, minaccia e resistenza ad un pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), oltraggio a un magistrato in udienza aggravato (art. 343, comma 2 c.p.),violazione dei sigilli aggravata (art. 349 c.p.), rissa aggravata (art. 588, comma 2 c.p. ad esclusione delle ipotesi ove rimanga ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime taluno dei partecipanti), furto aggravato (art. 625 c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.).
Sotto il profilo soggettivo, il Giudice dovrà invece valutare se le modalità di esecuzione dei lavori socialmente utili assicurino la riparazione dei danni derivanti dal delitto e se la pericolosità soggettiva dell’imputato (valutata secondo i parametri di cui all’art. 133 c.p. in tema di quantificazione della pena) sia effettivamente compatibile con gli ampi margini di libertà previsti dalla messa alla prova, oltre a ritenere in concreto che il richiedente si asterrà dal commettere ulteriori reati nel corso della sospensione.
La sospensione del processo con messa alla prova non può essere richiesta più di una volta e non può essere concessa ai delinquenti dichiarati abituali, professionali e per tendenza definiti secondo i parametri codicistici (artt. 102, 103, 104, 105 e 108 c.p.).
Decorso il periodo di sospensione stabilito dal Giudice durante il quale il richiedente ha svolto l’attività volontaria stabilita, quest’ultimo, se ritiene che la prova abbia dato esito positivo, ovvero che l’imputato abbia assolto i suoi obblighi (lavorativi, riparatori e risarcitori), dichiarerà estinto il reato.
*****
Ciò premesso, è interessante analizzare il citato provvedimento emesso dal Tribunale di Torino poiché tenta di risolvere alcune questioni lasciate irrisolte dal Legislatore a seguito dell’introduzione dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova.
In primo luogo, il citato Tribunale si interroga sulla possibilità di applicare il beneficio anche ai fatti pregressi e per procedimenti pendenti, con particolare riferimento a quei procedimenti per reati previsti dall’art. 168 bis c.p. che, al momento dell’entrata in vigore della legge, abbiano già superato quella fase processuale in cui è possibile per l’imputato chiedere la sospensione del processo e messa alla prova.
Difatti, l’art. 464 bis c.p.p. prevede che la richiesta di applicazione della sospensione (che può essere presentata già nel corso delle indagini preliminari) può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni durante l’udienza preliminare o prima dell’apertura del dibattimento. Nel caso di decreto penale di condanna il termine è quello previsto per l’opposizione allo stesso. Nel caso di Giudizio immediato è quello previsto per la richiesta degli altri riti alternativi.
Manca nella L. 67/2014 una disciplina transitoria che regoli l’ipotesi in cui, in un procedimento in corso al momento dell’entrata in vigore della legge, tali fasi processuali siano state superate.
Secondo il Tribunale torinese “l’istituto della messa alla prova, comportando in caso di esito positivo della stessa l’estinzione del reato è istituto di natura anche sostanziale, attendendo al trattamento sanzionatorio”.
Ciò comporta che l’istituto di cui si tratta debba essere interpretato secondo il principio generale per cui ai processi in corso si applicano i mutamenti di natura penale sostanziale più favorevoli agli imputati (art. 2, comma 4 c.p.).
Sulla base di tale valutazione il Giudice di merito piemontese ritiene ammissibile, in coerenza con i principi generali, l’applicabilità del beneficio anche in relazione a fatti pregressi e a procedimenti pendenti.
Pertanto, nell’ipotesi in cui sia stato superato il termine per formulare la richiesta, il diritto dell’imputato (in un procedimento già pendente al momento dell’entrata in vigore della L. 67/2014) è garantito mediante l’istituto processuale della restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p..
Si tratta di un rimedio eccezionale che consente alla parte che vi ricorra di poter essere messa nella condizione di esercitare un proprio diritto (nella specie, il diritto di richiedere il beneficio della sospensione e della messa alla prova) anche nell’ipotesi in cui sia decorso il termine perentorio stabilito per il suo esercizio, se prova che il rispetto del termine non è stato possibile per cause di forza maggiore (come appunto è accaduto nei procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della L. 67/2014, dove le fasi processuali entro cui richiedere la misura erano già state superate).
La Sentenza del Tribunale di Torino esamina un ulteriore profilo, ovvero quello sull’ammissibilità di una richiesta di separazione dei procedimenti per messa alla prova per alcuni soltanto dei reati contestati in un “procedimento oggettivamente cumulativo”.
Ovvero, si tratta dell’ipotesi in cui l’imputato in un unico procedimento sia accusato di diversi reati, alcuni dei quali puniti con la pena edittale fino a quattro anni (o che rientrino comunque tra i reati di cui all’art. 168 bis c.p.) e altri invece che superano tali limiti, per cui è preclusa la possibilità di accedere al beneficio.
Secondo il Tribunale torinese “l’istituto non tende solo ad un obiettivo di deflazione processuale, ma anche ad esigenze di risocializzazione della persona autrice di reati (rispondendo ad esigenze costituzionali presidiate dall’art. 27, comma 3, Cost.) e – dato certo non secondario – anche alla rinuncia, in caso di esito positivo della messa alla prova, ad esercitare la pretesa punitiva, posto che in tal caso il reato si estingue. E, in tale prospettiva, si ritiene sia diritto dell’imputato, anche in assenza di un concreto beneficio deflattivo per il sistema giudiziario, quello di vedere estinto uno dei reati a lui contestati”.
Il Giudice di merito giunge ad ammettere la separazione dei procedimenti e a concedere la messa alla prova solo per quei reati che rientrano nell’ambito di operatività dell’art. 168 bis c.p.
A parere del citato Tribunale, una diversa soluzione avrebbe potuto portare a conseguenze paradossali: “ragionando in linea astratta potrebbe darsi il caso di un imputato che – accusato in un processo oggettivamente cumulativo ( in cui alcuni dei reati non ammettono la messa alla prova) – si veda respingere l’istanza per esservi nell’imputazione anche reati per cui la definizione alternativa non è prevista dalla legge; e, in tale contesto, occorre chiedersi cosa potrebbe avvenire nel caso in cui – all’esito del giudizio – l’imputato venga assolto per i soli reati che precludevano l’accesso alla messa alla prova e debba essere condannato per i reati per i quali avrebbe avuto diritto alla sospensione del processo e messa alla prova”.
Va da sé che in un simile scenario la posizione giuridica dell’imputato sarebbe inevitabilmente pregiudicata.
(Articolo redatto dalla Dott.ssa Silvia Meda dello Studio Legale de Lalla. Ne è vietata la duplicazione)
Questo articolo ha 0 commenti