L'utilizzo nel processo penale della Prova video. Sia in fase di indagini preliminari che nel corso del dibattimento.
I mezzi di prova sono quelle attività (in parte codificate nel codice di procedura penale) attraverso le quali viene introdotto nel processo penale un elemento di prova, ossia quel dato conoscitivo volto a rappresentare indirettamente un fatto storico avvenuto la cui rappresentazione – unitamente alle altre effettuate nel corso del processo – saranno i tasselli del ragionamento decisionale del Giudice.
Tutto ciò che viene acquisito durante le indagini preliminari, infatti, non costituisce una prova giuridicamente intesa, ma, semmai, deve essere considerato un elemento dotato di attitudine probatoria (potenziale) che assumerà valore probatorio solo durante il processo alla luce del contraddittorio tra le parti.
Bisogna porre grande attenzione e rilevare la fondamentale differenza giuridica tra gli elementi indiziari raccolti durante le indagini preliminari dagli inquirenti e le prove propriamente dette che sono assunte esclusivamente durante la fase di merito del processo con il contributo dialettico costituito, appunto, dal contraddittorio tra le parti con la mediazione ed il controllo del Giudice terzo.
Il codice di procedura penale prevede che oggetto della prova sia nel processo penale:
– i fatti che si riferiscono all’ìmputazione;
– i fatti in riferimento alla punibilità dell’imputato;
– i fatti inerenti la determinazione della pena o della misura di sicurezza.
Il codice di procedura penale prevede l’indicazione e la disciplina di specifici mezzi di prova (Vedi oltre) ma prevede, altresì, che possano essere assunte anche prove non disciplinate dalla legge qualora essa risulti idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudichi la libertà morale della persona. in tali casi il Giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova (art. 189 c.p.p.).
Si sottolinea che – in ogni caso – è fatto espresso divieto di utilizzare anche con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti (art. 188 c.p.p.).
Quindi, nel nostro ordinamento, i mezzi con i quali nel processo penale possono essere accertati i fatti oggetto del processo stesso (l’imputazione ovvero il fatto storico contestato, l’imputabilità ovvero la capacità di intendere e di volere, la pena e le misure di sicurezza) sono in parte specificatamente disciplinati dalla Legge ed in parte rimessi alla valutazione del Giudice ma, in ogni caso, non possono mai implicare la compressione della libera autodeterminazione del soggetto interessato (come ad esempio nel caso della c.d. macchina della verità).
I mezzi di prova disciplinati dal Legislatore sono codificati nel Libro III, Titolo II del c.p.p. e sono:
– la testimonianza (capo I, artt. 194-207 c.p.p.);
– l’esame delle parti (capo II, artt. 208-210 c.p.p.);
– i confronti (capo III, artt. 211-212 c.p.p.); le ricognizioni (capo IV, artt. 213-217);
– gli esperimenti giudiziali (capo V, artt. 218-219 c.p.p.);
– la perizia (capo VI, artt. 220- 233 c.p.p.);
– i documenti (capo VII, artt-234-243 c.p.p.).
Quelli elencati sono i c.d. mezzi di prova “tipici”, ciascuno di essi espressamente disciplinato nel codice di procedura penale. Non costituiscono, però, un elenco chiuso, essendo infatti possibile esperire mezzi di prova c.d. “atipici”: l’art. 189 c.p.p. – come detto – dispone che quando viene richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il Giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e questa non pregiudica la libertà morale della persona.
I mezzi di prova (tipici ed atipici) si differenziano dai mezzi di ricerca della prova (vedi nella stessa sezione del sito: “I mezzi di ricerca della prova” https://www.studiolegaledelalla.it/2013/04/03/mezzi-ricerca-prova/), poiché i secondi vengono esperiti nel corso delle indagini preliminari (e non del dibattimento o, comunque, durante la fase dell’accertamento del merito) e sono volti ad acquisire elementi che possono avere rilevanza probatoria (cose, tracce, dichiarazioni, notizie) e che diverranno eventualmente prove (atte a rappresentare i fatti oggetto del processo come sopra indicato) con il contributo della parti antagoniste.
La prova è il frutto stesso, lo scopo a cui deve tendere il processo. Ogni elemento delle indagini preliminari deve passare il vaglio del contraddittorio logico, dialettico e giuridico con il rispetto delle norme sostanziali e procedurali per divenire prova poiché fino a quel momento è unicamente il frutto dell’attività di una sola delle parti (inquirenti o difensore “dinamico” in fase di indagini investigative difensive).
LA TESTIMONIANZA (vedi nel sito la categoria DA SAPERE: “La disciplina della testimonianza nel procedimento penale: casistica e modalità”; “L’esame ed il contro esame del testimone: il vero cuore pulsante del processo” ) può essere definita come «la dichiarazione giurata di colui che riferisce fatti di cui abbia avuto esperienza e che siano oggetto di prova del processo» . Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova. Non può deporre sulla moralità dell’imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale. L’esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni, nonché alle circostanze il cui accertamento sia necessario per valutarne la credibilità.
La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell’imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice (e potrà, semmai, giustificare la sua assenza solo con un impedimento documentato ed eventualmente potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo ove l’assenza sia immotivata), di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. Non può essere obbligato, invece, a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre. Devono, tuttavia, deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto siano persone offese dal reato. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene. Tali disposizioni si applicano anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione; a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso; al coniuge separato dell’imputato; alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l’imputato.
L’ESAME DELLE PARTI. Durante il dibattimento l’imputato, la parte civile (nel caso assai raro – praticamente solo di scuola – che non debba essere esaminata come testimone), il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono. E’ questa la differenza con la testimonianza: mentre il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice, le parti (e, segnatamente, in ogni caso, l’imputato) possono essere sottoposte ad esame solo se lo richiedono o ne prestano il consenso. Inoltre, la parte esaminata (che NON sia chiamata quel testimone ma quale PARTE, particolare fondamentale) non ha l’obbligo di dire la verità né l’obbligo di rispondere: dell’eventuale rifiuto sarà fatta esclusivamente menzione nel verbale.
I CONFRONTI. Quando vi è disaccordo (e solo in questi casi) fra persone già esaminate o interrogate su fatti e circostanze del processo è ammesso il confronto. La funzione di tale istituto è quella di risolvere i contrasti tra le risultanze dibattimentali per favorire il giudice nella decisione. Durante il confronto è il giudice che pone direttamente le domande ai soggetti chiamati a davanti a sé: richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni. I difensori possono porre domande o chiedere chiarimenti ai soggetti chiamati al confronto, ma ciò deve avvenire sempre attraverso il filtro del giudice. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro sia avvenuto durante lo stesso.
LE RICOGNIZIONI. La ricognizione è la particolare dichiarazione di colui al quale viene richiesto di identificare/indicare una persona, una cosa, un voce, un suono o qualsiasi altro oggetto di percezione sensoriale che abbia una determinata rilevanza probatoria. Quando occorre procedere a ricognizione personale, (meglio noto come “il riconoscimento all’americana”) il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona, indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull’attendibilità del riconoscimento. Nel verbale è fatta menzione di questi adempimenti e delle dichiarazioni rese. L’inosservanza di tali disposizioni comporta la nullità della ricognizione.
Quanto al suo svolgimento, il codice di procedura penale prevede che allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell’abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest’ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest’ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l’atto sia compiuto senza che quest’ultima possa vedere la prima. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità, delle modalità di svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti.
Le disposizioni previste per la ricognizione di persone si applicano altresì quando occorra procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, ossia quando si procede alla ricognizione di cose.
GLI ESPERIMENTI GIUDIZIALI. L’esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. Consiste nella riproduzione, per quanto possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.
L’ ordinanza che dispone l’esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell’oggetto dello stesso e l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza, o con un provvedimento successivo, il giudice può designare un esperto per l’esecuzione di determinate operazioni. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti. Anche quando l’esperimento è eseguito fuori dell’aula di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 471 c.p.p. (relativi alla pubblicità dell’udienza) al fine di assicurare il regolare compimento dell’atto.
Quanto alle modalità dell’esperimento, il giudice dà le opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere i sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l’incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.
LA PERIZIA. Quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche è ammessa la perizia. Non sono invece ammesse perizie (salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza) per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline, il giudice affida l’espletamento della perizia a più persone. Il perito ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall’articolo 36 c.p.p..
Il Giudice dispone anche d’ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente: la nomina del perito; la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini; l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito. Il Giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all’esame del perito, adottando inoltre tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali.
Quando si procede per un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione nel massimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l’esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona da sottoporre all’esame del perito, il Giudice, anche d’ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti. Tale ordinanza deve contenere, oltre alle indicazioni normalmente dovute, a pena di nullità: le generalità della persona da sottoporre all’esame e quanto altro valga ad identificarla; l’indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto; l’indicazione specifica del prelievo o dell’accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti; l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore o da persona di fiducia; l’avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, potrà essere ordinato l’accompagnamento coattivo; l’indicazione del luogo, del giorno, e dell’ora stabiliti per il compimento dell’atto e delle modalità di compimento. Tale ordinanza è notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali. Qualora la persona invitata a presentarsi non compaia senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L’uso di mezzi di coercizione fisica è consentito per il solo tempo strettamente necessario all’esecuzione del prelievo o dell’accertamento. Non possono in alcun modo essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l’integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto. In ogni caso, a parità di risultato, sono prescelte le tecniche meno invasive.
L’atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita dal difensore nominato.
Una volta disposta la perizia il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato.
Conferito l’incarico e sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori presenti, il giudice formula quindi i quesiti. Il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale. Se per la complessità dei quesiti il perito ritiene di non poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito, altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, sempre nei termini stabiliti, relazione scritta.
I DOCUMENTI. E’ consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non sia possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia. E’ vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti. I documenti che contengono dichiarazioni anonime, non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall’imputato. Il pubblico ministero dispone l’immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato. Il pubblico ministero acquisiti tali documenti, supporti e atti, entro quarantotto ore chiede al giudice per le indagini preliminari di disporne la distruzione. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa l’udienza da tenersi entro dieci giorni, dando avviso a tutte le parti interessate che potranno nominare un difensore di fiducia almeno tre giorni prima della data dell’udienza. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell’avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi.
(con la collaborazione della Dott.ssa Marcella Mastrangelo).
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