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Palazzo della Consulta a Roma
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Commentiamo in questa sede una importante e recente Sentenza della Corte Costituzionale – 5 dicembre 2014 n. 273, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p. (1) nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso, emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

La sentenza in commento riguarda, invero, tutte quelle ipotesi in cui il Pubblico Ministero muti (anche solo integrandolo) il capo di imputazione nel corso del dibattimento e l’accusato – decorsi già i termini per chiedere il Giudizio abbreviato essendo già in corso il dibattimento – si veda, di fatto, privato del diritto di chiedere il predetto rito alternativo in relazione alla nuova contestazione sorta (per la prima volta) durante la fase dibattimentale del processo penale (fase che, come detto, è successiva a quella preliminare nel corso della quale è possibile chiedere il Giudizio abbreviato i cui termini scadono all’udienza preliminare).

Occorre premettere che il nostro ordinamento prevede la facoltà per il Pubblico Ministero di precisare o integrare i capi d’accusa nel corso dell’istruzione dibattimentale, qualora:
a) il fatto contestato risulti diverso da come è descritto nel capo di imputazione (art. 516 c.p.p.);
b) emerga un reato connesso a norma dell’art. 12 co. 1 lett. b) c.p.p., ovvero una circostanza aggravante e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio (art. 517 c.p.p.);
c) emerga a carico dell’imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio (art. 518 c.p.p.).

Nelle ipotesi di cui agli artt. 516 e 517 c.p.p. il PM, a fronte di elementi nuovi emersi per la prima volta durante l’istruzione dibattimentale (ma anche quando gli elementi siano già emersi prima dell’istruzione dibattimentale, ma siano stati «trascurati» nella contestazione originaria) procede alla sola modifica dell’imputazione. Diversamente la contestazione del fatto nuovo ex art. 518 c.p.p. (dove per fatto nuovo si intende un fatto dotato di intrinseca autonomia strutturale rispetto al fatto per il quale si è già proceduto) comporta la necessità per il Pubblico Ministero di procedere separatamente (e, quindi, nel caso del fatto nuovo l’iter processuale sarà quello “classico” senza potenziale lesione alcuna per i diritti dell’accusato posto che si istaurerà un processo separato a parte rispetto a quello nel corso del quale è sorta la necessità della nuova contestazione).

Ciò premesso, molto discussi sul piano teorico e pratico sono stati i rapporti tra “le nuove contestazioni” operate nel corso del dibattimento ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p. e i procedimenti speciali premiali (patteggiamento, giudizio abbreviato, oblazione) ed, in particolare, riguardo alla possibilità per l’imputato di accedervi in una fase, ovvero quello dibattimentale, di tendenziale preclusione dei predetti riti alternativi.

Proprio sulla riapertura dei termini per accedere ai riti speciali con la conseguente possibilità per l’imputato di recuperare la facoltà di chiedere un rito alternativo in rapporto a quei reati che siano oggetto di nuove contestazioni ex artt. 516 e 517 c.p.p., la Corte Costituzionale è intervenuta a più riprese.

Per quanto riguarda il giudizio abbreviato, la Corte di legittimità con la sentenza 18 dicembre 2009 n. 333 aveva dichiarato l’illegittimità degli artt. 517 e 516 c.p.p. nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il rito abbreviato con riguardo rispettivamente al reato concorrente e al fatto diverso contestati in dibattimento, quando la nuova contestazione concerneva un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.

Successivamente, a fronte di un nuovo intervento della Corte Costituzionale (v. Sentenza 22 ottobre 2012, n. 237), veniva riconosciuta la possibilità per l’imputato di essere rimesso nei termini per l’accesso al rito abbreviato in relazione al reato concorrente che fosse oggetto di una nuova contestazione (ai sensi dell’art. 517 c.p.p.) legata ad elementi emersi nell’istruzione dibattimentale (e, dunque, non solo a fatti che già risultavano dagli atti di indagine al momento di esercizio dell’azione penale).

Tuttavia, la rinnovata possibilità di accesso al rito speciale restava esclusa relativamente all’ipotesi di nuova contestazione di un fatto diverso ai sensi dell’art. 516 c.p.p.

La Corte di legittimità con la Sentenza n. 273 del 2014 ha, invece, esteso la possibilità di accesso al rito speciale anche quando la modifica dell’imputazione avvenga ai sensi dell’art. 516 c.p.p. e, cioè, quando il PM – sulla base degli elementi emersi in fase dibattimentale – procede a contestare un fatto diverso rispetto a quello descritto nell’imputazione originaria.

Nel caso di specie, l’accusa riguardava alcuni fatti di tentata estorsione aggravata, posti in continuazione tra loro; nel corso del giudizio di primo grado, durante il dibattimento, a seguito di alcune dichiarazioni rese da un coimputato, era però risultato che, almeno in una circostanza, somme di denaro erano state versate agli estorsori. Di conseguenza, limitatamente a tale fatto, il pubblico ministero modificava l’imputazione, contestando la forma consumata del reato, anziché quella tentata.
Pertanto, i difensori degli imputati chiedevano che il processo fosse definito con giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 516 c.p.p., interpretato alla luce della lettura combinata delle sentenze della Corte Costituzionale n. 333 del 2009 e n. 237 del 2012. In subordine, ove tale interpretazione non fosse ritenuta praticabile, avevano eccepito l’illegittimità costituzionale del citato articolo per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Cost., ovvero con i principi di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa, ritenendo che gli imputati sarebbero venuti a trovarsi in posizione diversa e deteriore, quanto alla facoltà di accesso al rito alternativo e alla correlata diminuzione di pena, rispetto a chi fosse stato chiamato a rispondere della stessa imputazione sin dall’inizio.
Tale censura, disattesa dal giudice del primo grado, veniva, invece, condivisa dalla Corte d’appello, che decideva di invocare un nuovo pronunciamento del Giudice delle leggi, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p. nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerna un fatto non risultante dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale (ma legato a nuove risultanze emerse solo in fase dibattimentale).
La Corte Costituzionale, ritenendo fondata la questione, ha affermato che i principi espressi in precedenza con la Sentenza n. 237 del 2012, con la quale era stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui non consentiva di chiedere il giudizio abbreviato in relazione al reato concorrente oggetto di contestazione suppletiva volta ad adeguare l’imputazione alle nuove risultanze dell’istruzione dibattimentale, siano estensibili anche alle contestazioni operate ai sensi dell’art. 516 c.p.p.
È ben vero”, rileva la Corte, “ che tra la contestazione del reato concorrente e la contestazione del fatto diverso vi è un elemento differenziale. La prima, concernendo un addebito aggiuntivo rispetto a quello originario (se pur al medesimo connesso) potrebbe eventualmente dar luogo ad un’imputazione autonoma, oggetto di un procedimento distinto; la seconda no, trattandosi della mutata descrizione del fatto per il quale è già stata esercitata l’azione penale (addebito sostitutivo). Con la conseguenza che, quando emerga la diversità del fatto, la nuova contestazione dibattimentale rappresenta una soluzione obbligata per il pubblico ministero, non potendo il novum affiorato nell’istruzione dibattimentale formare oggetto di un procedimento separato, stante l’efficacia preclusiva del giudicato”.
Nonostante questo tratto distintivo, secondo la Corte, non sarebbero comunque giustificabili discriminazioni tra le due ipotesi.
In entrambi i casi, la contestazione interviene quando il termine per la richiesta di giudizio abbreviato è già scaduto (tale termine coincide, infatti, con la formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare o nei procedimenti a citazione diretta con la dichiarazione di apertura del dibattimento: artt. 438, co. 2 e 555, co. 2 c.p.p.).

Anche in rapporto alla contestazione del fatto diverso ex art. 516 c.p.p., osserva il Giudice delle leggi, “l’imputato che subisce la nuova contestazione viene a trovarsi in posizione diversa e deteriore – quanto alla facoltà di accesso ai riti alternativi e alla fruizione della correlata diminuzione di pena – rispetto a chi, della stessa imputazione fosse stato chiamato a rispondere sin dall’inizio. Infatti, condizione primaria per l’esercizio del diritto di difesa è che l’imputato abbia ben chiari i termini dell’accusa mossa nei suoi confronti: e ciò particolarmente in rapporto alla scelta di valersi del giudizio abbreviato, la quale è certamente una delle più delicate, fra quelle tramite le quali si esplicano le facoltà defensionali. Di conseguenza, non solo quando all’accusa originaria ne venga aggiunta una connessa, ma anche quando l’accusa stessa sia modificata nei suoi termini essenziali, non possono non essere restituiti all’imputato termini e condizioni per esprimere le proprie opzioni”.

(articolo redatto dalla Dott.ssa Silvia Meda e dall’Avv. Giuseppe Maria de Lalla. Ogni diritto riservato).

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