L'utilizzo nel processo penale della Prova video. Sia in fase di indagini preliminari che nel corso del dibattimento.
Commentiamo qui una sentenza della Corte d’Appello di Roma (Sent. nr. 7468/2016) che affronta il caso tutt’altro che raro dell’imputato ex art. 570 c.p. (ovvero non aver rispettato gli obblighi economici di assistenza familiare) che adduca a sua difesa una situazione di sofferenza economica tale da rappresentare – secondo la testi difensiva – uno stato di fatto insuperabile e, quindi, tale da impedire l’affermazione della penale responsabilità per il reato contestato.
L’art. 570 c.p., dispone al primo comma che: “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro”.
La norma presidia un generico dovere di assistenza nei confronti di coniuge e figli minori, colpendo colui o colei che abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale della famiglia come ad esempio dilapidando i beni dei figli minori o del coniuge o facendo mancare agli stessi i mezzi di sussistenza, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge.
In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori, indipendentemente dalle possibilità economiche, a contribuire al loro mantenimento assicurando i predetti mezzi di sussistenza.
Lo stato di bisogno del figlio minore ricorre, ai fini della configurabilità del delitto di cui in narrativa, anche nell’ipotesi in cui alla somministrazione, in suo favore, dei necessari mezzi di sussistenza provveda l’altro genitore, ovvero pensino altri congiunti, in quanto il fatto che la prole abbia ricevuto da altri i mezzi di sostentamento per le più urgenti necessità, costituisce prova dello stato di bisogno in cui versa il minore (e non già causa esimente per il genitore obbligato che si è sottratto al dovere di mantenimento).
Si è pure ritenuto che tale condizione non venga meno nemmeno in presenza della percezione di eventuali elargizioni a carico della pubblica assistenza.
Un genitore, infatti, è genitore sempre, anche quando ha difficoltà economiche. Per tale ragione non può dimenticarsi dei figli ed è tenuto per legge ad assolvere alla sua obbligazione.
La mera condotta omissiva, tuttavia, non integra il reato de quo, ma è necessaria la prova dello stato di bisogno in capo alla persona offesa. L’assenza di tale situazione deve essere provata, unitamente ad una eventuale impossibilità ad adempiere, dal genitore omissivo, mentre non risulta necessario provare lo stato di bisogno dei figli minori, la cui sussistenza è sempre presunta.
Pertanto, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità a far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
L’art. 570 c.p., con l’espressione “mezzi di sussistenza” ha inteso far riferimento ai mezzi strettamente necessari per la soddisfazione delle elementari esigenze di vita, individuabili nel vitto, vestiario, canoni di locazione per la casa di abitazione, canoni per luce, gas, riscaldamento, istruzione dei figli, mezzi di trasporto etc. Trattasi di un concetto diverso e più limitato rispetto a quello civilistico di “alimenti” che comprende invece tutte le varie esigenze di vita ed è fondato sulla valutazione delle condizioni socio-economiche dei coniugi.
Precisato nei termini anzidetti il concetto di mezzi di sussistenza, ai fini della configurabilità della fattispecie penalmente rilevante devono concorrere sia la disponibilità di risorse sufficienti da parte dell’ obbligato, sia un effettivo stato al bisogno del soggetto passivo.
Un inadempimento rilevante per il diritto civile non necessariamente integra l’azione tipica della sottrazione agli obblighi economici di cui alla norma in commento: essa deve essere valutata unitamente a tutte le altre circostanze di fatto offerte dall’analisi del caso concreto, ed in particolare agli altri dati inerenti sia alla eventuale regolarità dei pagamenti complessivi precedentemente effettuati dall’obbligato che alla oggettiva rilevanza del mutamento di capacità economica nei frattempo intervenuto, a fronte del necessario soddisfacimento delle esigenze proprie dei soggetti tutelati.
Pertanto, ai fini dell’accertamento del requisito della concreta capacità economica dell’obbligato, deve tenersi in adeguata considerazione la circostanza che il genitore inadempiente si trovi in rilevanti difficoltà economiche.
Sotto il profilo oggettivo, non è infatti ritenuta sufficiente la circostanza che l’obbligato versi in una situazione di difficoltà economica (come, ad esempio, la condizione di disoccupato), dovendosi altresì dimostrare la sussistenza di una vera e propria indigenza, che non consenta materialmente, in tutto o in parte, di poter garantire i mezzi di sussistenza agli aventi diritto
Sotto il profilo soggettivo, è poi generalmente richiesto il carattere involontario e incolpevole dell’indisponibilità economica: non escluderebbe il reato, dunque, non solo l’indigenza determinata da una scelta volontaria dell’obbligato, ma anche quella causata da un comportamento imprudente o negligente.
In ogni caso, grava sull’obbligato l’onere della prova, o quantomeno l’onere di allegare tutti gli elementi ritenuti utili a dimostrare l’incapacità economica e risponde del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare colui che non dimostra in maniera specifica di essere assolutamente impossibilitato, a causa di una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti, ad adempiere alla sua obbligazione.
In particolare, grava sull’accusato l’onere di introdurre in Giudizio elementi oggettivi dai quali si evinca che l’impossibilità ad adempiere (ovvero l’indigenza con le caratteristiche sopra delineate) non sia preordinata o colposamente determinata al fine di evitare il versamento dei mezzi di sussistenza.
Conseguentemente, la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà non è sufficiente a giustificare l’inadempimento di un genitore giovane e sano, avendo l’imputato l’onere di allegare, in maniera specifica, tutti gli elementi dai quali possa desumersi la sua impossibilità ad adempiere alla obbligazione di cui all’art. 570 c.p..
Ed invero, l’ “incapacità economica dell’obbligato può assumere valore esimente solo quando sia assoluta e non sia ascrivibile a sua colpa“.
La responsabilità penale è altresì esclusa se l’inadempimento non è sistematico ma risulta saltuario e/o solo parziale poiché plausibilmente collegato al tipo di lavoro svolto dal soggetto obbligato, ovvero se esso sia coincidente con una crisi lavorativa, o ancora laddove il soggetto obbligato sia affetto da una malattia impeditiva idonea quindi a determinare un quadro di inabilità lavorativa specie se questi, nel dover ottemperare al prefato obbligo, sia costretto a versare l’assegno di mantenimento al figlio minore per un importo pari alla sua pensione d’invalidità.
Viceversa sussistente l’ipotesi delittuosa in argomento, nelle seguenti, esemplificative non esaustive, circostanze:
1) nel caso di inadempimento parziale “quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione“;
2) se il figlio è nato in costanza di matrimonio e, in tal caso, l’obbligazione in oggetto si protrae fino all’esperimento con successo del disconoscimento della paternità, operativo peraltro ex nunc e non ex tunc;
3) laddove i figli maggiorenni non siano in grado di divenire autosufficienti economicamente;
4) qualora il genitore che, pur avendo i mezzi economici, si sottrae all’obbligo di mantenimento;
5) quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l’altro genitore;
6) qualora l’onerato si autoriduce l’assegno disposto a favore dei minori, fatta salva la prova dell’incapacità di far fronte all’impegno ossia il pagamento sia saltuario.
Lo scopo della norma è, pertanto, di colpire con la sanzione penale colui che si sottrae ai doveri di solidarietà, sinteticamente definiti “di assistenza familiare”, che discendono dall’assunzione del ruolo di genitore o dallo status di coniuge.
Si riporta qui di seguito la massima della sentenza in commento:
“In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la mera presentazione della documentazione formale dello stato di disoccupazione non costituisce elemento idoneo a far venir meno l’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia. È onere dell’obbligato, infatti, provare che la situazione di difficoltà economica si sia tradotta in uno stato di vera e propria indigenza e nella impossibilità di adempiere, sia pure in parte, alla prestazione dovuta”
(Sent. sez. III 26 settembre – 11 ottobre 2016 n. 7468).
(Articolo redatto dalla Dottoressa Giulia Bino dello Studio legale de Lalla. Ogni diritto riservato).
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