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Commentiamo in questo intervento un interessante provvedimento della Corte di Cassazione in tema di concessione dell’affidamento in prova ai servizi sociali (una misura alternativa che il condannato può chiedere per pene divenute esecutive inferiori ai quattro anni di reclusione) a colui che – condannato in via definitiva per un grave reato sessuale – neghi con forza la propria responsabilità penale per tutti e tre i gradi di giudizio. E, in particolare, in riferimento a come l’ammissione dell’addebito NON sia previsto dalla Legge quale condizione per la concessione della richiesta misura alternativa alla detenzione.

Il tema per certi aspetti riguarda le basi stesse, le fondamenta del nostro sistema giudiziario/giuridico poiché riguarda il diritto dell’accusato di dichiararsi innocente in ogni stato e grado del procedimento penale e nella fattispecie anche quando la Sentenza di condanna diventa definitiva. Il nostro ordinamento, invero, oltre a prevedere la presunzione di innocenza fino al passaggio in giudicato della Sentenza di condanna, NON prevede in alcuna forma che l’accusato debba dichiararsi colpevole e, in particolare, che lo debba fare per ottenere i benefici previsti dall’ordinamento penitenziario (e le leggi collegate).

E tuttavia, ancora troppo spesso molti Tribunali di Sorveglianza – deputati a decidere sui predetti benefici penitenziari – rigettano le istanze dei condannati sottolineando (a volte con ragionamenti e parafrasi “oscuri”; vedi oltre) come il richiedente non abbia dimostrato con parole e fatti di ammettere l’addebito mossogli dalla pubblica accusa.

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Di seguito si riporta il ricorso per Cassazione presentato dallo Studio de Lalla avverso l’Ordinanza di rigetto emessa dal Tribunale di Sorveglianza di *** nel procedimento instauratosi a seguito della richiesta di ammissione del proprio assistito ad una misura alternativa alla detenzione.

Prima di commentare il ricorso presentato e la conseguente decisione della Corte di Cassazione, illustriamo brevemente la vicenda giudiziaria.

Si rivolgeva allo Studio dell’Avv. de Lalla il Signor M., il quale era stato condannato, con Sentenza definitiva, alla pena finale di anni 2 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 609 bis ultimo comma (ossia l’ipotesi attenuata di violenza sessuale) e 609 ter c.p. per aver – secondo l’ipotesi accusatoria – palpeggiato in zone genitali una minore.

Nel corso dei tre gradi di giudizio e anche avanti al Tribunale di Sorveglianza, l’accusato (mai coinvolto in nessun procedimento penale prima della condanna, radicato sul territorio e da sempre stabilmente occupato) si era sempre dichiarato estraneo ai fatti, negando con forza e a più riprese ogni responsabilità penale affrontando il procedimento penale tutto presentandosi personalmente ad ogni udienza optando per il rito ordinario.

La difesa, che riceveva mandato successivamente al passaggio in giudicato della Sentenza ovvero solo per la fase esecutiva del procedimento penale, depositava istanza al Tribunale di Sorveglianza competenete chiedendo la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Ed invero, veniva richiesta in principalità l’ammissione all’affidamento in prova al servizio sociale, in via subordinata la detenzione domiciliare ed in estremo subordine la misura della semilibertà.

A sostegno delle richieste, si sottolineavano plurimi elementi, fra i quali: la circostanza che il condannato fosse un soggetto in pensione – titolare di una pensione minima -, il fatto che lo stesso necessitasse dell’aiuto economico da parte di prossimi congiunti, l’aver lo stesso corrisposto una parte del risarcimento del danno in favore della persona offesa nonostante le difficili condizioni economiche (e la propria perdurante dichiarazione di innocenza). Ancora, si sottolineava come il soggetto fosse persona attiva nell’ambito del sociale, essendo l’uomo impegnato in attività di volontariato presso due Enti privati e stesse da tempo seguendo un percorso psicoterapico di sostegno per superare il trauma della condanna, avvertita come assolutamente ingiusta.

Il Tribunale di Sorveglianza, a seguito dell’udienza di rito nel corso della quale il condannato rivendicava la propria innocenza pur accettando la Sentenza che affermava la di lui responsabilità penale, dichiarava inammissibile l’istanza di ammissione alla messa alla prova, rigettava l’istanza di detenzione domiciliare e concedeva al richiedente di espiare la pena in regime di semilibertà ovvero con l’obbligo di fare rientro la sera in carcere dopo aver espletato durante il giorno le attività di volontariato nelle quali il ricorrente era già impegnato.

Lo Studio de Lalla impugnava per Cassazione il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza evidenziando diversi aspetti di illegittimità dell’ordinanza (vedi oltre il ricorso completo).

Il Collegio, invero – a parere della difesa – forniva una motivazione ritenuta illogica e contraddittoria, ai sensi dell’art. 606 let. e) c.p.p., nonché viziata nella parte in cui interpretava erroneamente l’art. 47 L. 354/1975.

Riassumendo i contenuti della decisione ricorsa, nel caso di specie secondo il Collegio di Sorveglianza non poteva concedersi altra misura che la semilibertà sulla base dei seguenti presupposti:

  • La mancanza di un processo di revisione critica delle proprie condotte da parte del condannato che si era sempre dichiarato innocente nel corso dei tre gradi di Giudizio ed anche nel corso dell’udienza avanti al Tribunale di Sorveglianza;
  • Il non aver il condannato posto la persona offesa al centro della vicenda;
  • Il pericolo di recidivanza;
  • La percezione dell’attività di volontariato come utile per sé anziché per la società.

A seguito del ricorso presentato dallo Studio de Lalla, l’ordinanza impugnata veniva trattata dalla Sezione I^ della Corte di Cassazione la quale – condividendo le ragioni della difesa – deliberava l’annullamento dell’atto rinviando al Tribunale di Sorveglianza gli atti per l’emissione di nuovo provvedimento.

In particolare – come si legge nella decisione della Cassazione sotto riportata – la Corte giudicava il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza “manifestamente illogico, in parte criptico, e decisamente carente“. Ed in particolare:

  • dichiarava non esserci una reale ragione per ritenere che il condannato potesse effettivamente commettere altri reati;
  • che non vi è obbligo alcuno per il condannato di confessare la propria responsabilità penale;
  • che in ogni caso il condannato, anche in difetto di una confessione, aveva avviato una revisione critica degli accadimenti;
  • che risulta “oscuro” il concetto per il quale il condannato non avrebbe posto al centro della vicenda la vittima;
  • che il condannato ha il diritto di proclamarsi innocente;

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Pubblichiamo di seguito:

  • Il ricorso per Cassazione redatto dallo Studio dell’Avv. de Lalla;
  • La decisione della Corte di Cassazione che accoglieva il ricorso della difesa.

IL RICORSO PER CASSAZIONE

Il sottoscritto avvocato Giuseppe Maria de Lalla del Foro di Milano, patrocinante in Cassazione dal 22.04.2016 – PEC: avvgiuseppemariadelalla@puntopec.it – difensore di fiducia del Signor

  1. A. nato a M. (…..) il ……..

domiciliato per il presente procedimento presso lo Studio del Difensore attualmente in regime di semilibertà presso la Casa Circondariale di …..  giusto provvedimento del 30.01.2019 del Tribunale di Sorveglianza di C. emesso nell’ambito del procedimento N. SIUS 2018/3153 N. SIEP 2018/17 (All. 1),

dichiara

di proporre ricorso per Cassazione ex artt. 606 c.p.p. e 71-ter L. n. 354/1975 a norma degli artt. 606, comma 1 – lettera e) c.p.p. avverso l’Ordinanza n. 2019/395 emessa nell’ambito del procedimento N. SIEP 2018/17- N. SIUS 2018/3153 dal Tribunale di Sorveglianza di C. in data 30.01.2019 e notificata in data 19.03.2019

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Il presente ricorso è fondato sui seguenti motivi con riserva di motivi nuovi e aggiunti.

1) Ex art. 606, lett. e) per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove il Tribunale di Sorveglianza respingeva l’istanza di concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale adducendo i seguenti motivi:

  • Mancanza di elementi da cui desumere l’avvio di un percorso di revisione critica, invero sosteneva il TdS che “se è vero che il condannato ha il diritto di dichiararsi comunque innocente o vittima di un errore giudiziario deve, tuttavia, osservarsi che la mancanza di elementi da cui desumere almeno un indizio di revisione critica, non consente di ritenere adeguata la misura dell’affidamento in prova […]”;
  • Riteneva la misura richiesta in principalità (l’affidamento in prova) inadeguata sulla base dell’assenza di disponibilità, da parte del M., a porre la vittima al centro della vicenda senza tenere in conto che l’uomo, che ha sempre dichiarato la propria innocenza (ritenendo, quindi, di essere egli l’unica vittima dell’intera vicenda giudiziaria) dimostrava dispiacere per il vissuto della ragazza (strumentalizzata da parte della madre – relazione di indagine sociale UEPE del 16.10.2018) ed, altresì, nonostante le disastrose condizioni economiche in cui il condannato versa, corrispondeva la somma di € 10.000,00 in favore della ragazza;

2) Ex art. 606 l. e) c.p.p. per illogicità e per mancanza di motivazione come si evince dalla lettura del testo del provvedimento impugnato laddove il Tribunale rigetta la misura dell’affidamento in prova adducendo il rischio concreto di recidivanza:

  • senza tenere in alcun conto che i fatti per i quali veniva condannato (l’ipotesi attenuata di cui all’ultimo comma dell’art. 609bis c.p.) erano del 2005 e, da allora (dunque, da quattordici anni), il ricorrente non è stato gravato da altro procedimento penale né, prima della vicenda per la quale si discute, egli è mai stato colpito da precedenti penali e/o di polizia;
  • per difetto di motivazione poiché dalla lettura del provvedimento non è dato sapere quale percorso inferenziale e logico/fattuale seguiva il Tribunale per ritenere che il M. – ormai settantenne non avendo mai delinquito in libertà per 14 anni dopo i fatti per i quali vi era processo – dovrebbe determinarsi a farlo dopo il passaggio in giudicato della Sentenza ed eventualmente in regime di affidamento in prova al servizio sociale (preso anche atto del fatto inoppugnabile che se il condannato avesse in animo la ferrea determinazione a delinquere dopo 14 anni di inattività criminale, ben potrebbe farlo anche in regime di semilibertà).

3) Ex art. 606 lett. b) c.p.p. per erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 47 L. n. 354/1975 ed in particolare poiché:

  • Il Collegio subordina la concessione del beneficio in parola ad un non meglio precisato moto di “revisione critica” del condannato sebbene tale presupposto (assolutamente fumoso ed in contraddizione – come sopra detto – con il diritto dell’imputato a dissentire con la condanna) non sia in alcun modo previsto dalla norma in esame;
  • Il Tribunale di Sorveglianza pone alla base del beneficio in parola (o, meglio, quale condizione ostativa alla luce dell’argomentazione tutta del provvedimento ricorso) quale “tassello” del sopra richiamato processo di “revisione critica delle proprie condotte” il porre la vittima – da parte del ricorrente – e non la propria persona, al centro della vicenda sebbene anche tale condizione (indeterminata ed evanescente e, quindi, contra ius) non venga mai in alcun modo richiamata dall’art. 47 O.P.;

Risulta altresì erronea l’applicazione della norma in parola da parte del Tribunale laddove al cospetto di un condannato che si dichiara da anni innocente e che, in ogni caso, si difende nel processo ed una volta condannato:

  • Risarcisce la vittima;
  • Intraprende una attività di volontariato (duplice) in favore della comunità;
  • Si impegna in un percorso psicologico per superare il trauma di tutta la vicenda.

esige (dal medesimo condannato) la revisione critica delle proprie condotte e che egli (qualsiasi cosa voglia significare) ponga la vittima al centro della vicenda e non sé medesimo di tal che (e questa è l’errata applicazione dell’art. 47 O.P. operata dai Giudici Torinesi che qui si denuncia) il beneficio dell’affidamento sarebbe concedibile, a parere del Tribunale qui censurato, a coloro che nella medesima posizione del M., fingessero e si dichiarassero falsamente pentiti nonché preoccupati per la vittima al solo scopo di ottenere i benefici richiesti.

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Il Tribunale di Sorveglianza di C. rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale fornendo una motivazione che appare viziata da contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione ai punti indicati nel titolo del primo motivo di doglianza:

Anzitutto, con riferimento alla rilevata mancanza di “almeno un indizio di revisione critica”, osserva lo scrivente che tale affermazione è contraddittoria se letta unitamente all’ulteriore dichiarazione del Tribunale di Sorveglianza, che riconosceva al condannato “il diritto di dichiararsi comunque innocente o vittima di un errore giudiziario” (pag. 2 motivazione ordinanza). Ancor prima che dal punto di vista criminologico/metagiuridico e giuridico, è sotto il profilo logico che risulta incomprensibile l’osservazione (rectius: il passo del procedimento inferenziale) del Tribunale di Sorveglianza laddove contesta al M. l’assenza di revisione. Ed invero, la revisione critica (per essere tale e non solo un abitus da indossare alla bisogna per ottenere i benefici di legge; ma si può ragionevolmente presupporre che non di questa finzione tratta il Collegio di C.) presuppone, da parte di una persona condannata, la consapevolezza di aver commesso un reato.

Nel caso in esame, il Tribunale basa il rigetto della misura richiesta dell’affidamento in prova cadendo in un controsenso logico ed anche giuridico poiché da una parte riconosce e non censura (apertamente) il diritto del M. di continuare a dichiarare la propria innocenza (come il ricorrente ha fatto per anni in tutti i gradi di giudizio) mentre dall’altra ritiene ostativo alla concessione della misura alternativa il difetto di un moto dell’animo del condannato (la rivisitazione della propria condotta, appunto) che è del tutto inconciliabile con l’esercizio di quel diritto al dissenso della condanna riconosciuto dal medesimo tribunale.

E tale dichiarazione di innocenza, come ammesso dallo stesso TdS (pag. 2 Ordinanza), costituisce un diritto del condannato e non può essere utilizzato (nemmeno con motivazione, diciamo, a contrario) per motivare il rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.

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Quanto all’ulteriore rilievo sottolineato dal TdS (circa l’assenza del presupposto della revisione critica, ossia la disponibilità del condannato a porre la vittima, e non sé, al centro della vicenda), deve dirsi che tale affermazione è contraddittoria rispetto a quanto dichiarato nel capoverso precedente (pag. 2 ordinanza). Orbene, si ribadisce: il M. nega di aver commesso i fatti, ritiene di essere vittima di un procedimento fondato su dichiarazioni non veritiere, nate per rabbia e per ripicca da parte della ex convivente che avrebbe strumentalizzato la figlia[1].

Tuttavia, dall’indagine sociale dell’UEPE del 16.10.2018 emerge che l’uomo appare “dispiaciuto per il vissuto della ragazza”. Questa affermazione contraddice, evidentemente, l’appunto mosso dai Giudici, in quanto il Malatesta nonostante la dichiarazione di disconoscimento dei fatti si è mostrato disponibile nei confronti della vittima, tanto da essere apparso dispiaciuto per la di lei strumentalizzazione all’interno della vicenda per la quale vi era giudizio.

Risulta altresì parziale ed illogica la deduzione del Tribunale in merito alla posizione (del foro interno) del condannato anche sotto un altro diverso profilo ugualmente collegato indirettamente a quella “vicinanza” alla vittima che i Giudici reclamano nonché alla rivisitazione critica della propria condotta. Ed infatti, il ricorrente, ben lungi dall’essere impermeabile a tutte le implicazioni derivanti dai fatti per i quali vi era processo ed al procedimento stesso, dimostrava di essersi messo in discussione e di aver elaborato l’accaduto ed anche di aver accettato le conseguenze.

Infatti:

  • Il M. a seguito del passaggio in giudicato della condanna si impegnava in una duplice attività di volontariato (tutto documentato in atti);
  • In una prima fase pagava alcune rate del risarcimento riconosciuto alla vittima;
  • Nelle more del procedimento di Sorveglianza pagava tutto il risarcimento riconosciuto alla costituita parte civile;
  • Ben prima del procedimento di Sorveglianza si rivolgeva con assiduità ad uno psicologo incominciando un percorso (non ancora concluso) per elaborare il dolore, la paura, la sofferenza e la rabbia per quanto vissuto in questi anni in conseguenza del procedimento penale.

Tali dati dimostrano – contrariamente a quanto contraddittoriamente preteso ed osservato dal Collegio di Sorveglianza – che il M. ha rivisitato la sua condotta, accettato l’accaduto dal punto di vista pratico (l’unico che si può davvero provare e pretendere anche nel procedimento esecutivo soprattutto quando l’incolpato esercita il suo diritto di dissentire dalla condanna) e si è attivato anche in favore della vittima (per la quale, come detto, si è anche dichiarato in ogni caso dispiaciuto).

Non può semmai essere subordinata la concessione al condannato della misura alternativa richiesta in principalità alla di lui dichiarazione di essere dispiaciuto per la violenza sessuale subita dalla vittima preso atto che egli sostiene da anni di non aver agito alcunché nei confronti della minore.

La motivazione dell’ordinanza risulta essere contraddittoria, manifestamente illogica e priva di motivazione effettiva, concreta e verificabile laddove il Tribunale di Sorveglianza reputa di “non ritenere adeguata la misura dell’affidamento in prova a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidivanza”.

I fatti per i quali interveniva la condanna si riferiscono all’anno 2005: da allora, e – pertanto – per quattordici anni, il M. non è stato interessato da alcun procedimento penale, né ha ricevuto segnalazioni che possano giustificare quanto sostenuto dal Tribunale di Sorveglianza circa il rischio di recidivanza, posto che nel corso di questi quattordici anni il M. ha sempre vissuto in libertà e, nonostante ciò, non si è determinato nella commissione di reati.

Né, del resto egli anche antecedentemente a questa vicenda è stato mai oggetto di precedenti penali o di polizia. Secondo il Tribunale, invece, l’uomo (che tra meno di due anni compirà settanta anni) ove fosse ammesso alla misura dell’affidamento in prova rischierebbe di determinarsi in senso penalmente rilevante, nonostante per oltre quattordici anni abbia sempre agito nella legalità.

E’ un aspetto evidentemente centrale dell’illegittimità del provvedimento ricorso.

Il dato di fatto per la formulazione di una previsione logica e motivata (di segno opposto, quindi, rispetto a quella del Tribunale C.se) si basa su alcuni assunti oggettivamente condivisibili e documentati:

  • Il M. prima dei fatti per i quali veniva condannato era del tutto incensurato;
  • Dopo i fatti del 2005 ovvero per 14 anni e fino ad oggi ugualmente il condannato ometteva di reiterare condotte criminose di qualsivoglia tenore e natura;
  • Peraltro (elemento questo satellite) il reato contestato al ricorrente pur essendo di natura di per sé odiosa, rimaneva confinato nella sua ipotesi meno grave;
  • Infine, è evidente che i margini di libertà propri della semilibertà non impedirebbero in linea teorica al M. di delinquere di tal che illogica e contraddittorio appare anche quale presidio alla recidiva la scelta dei Giudici di C..

Il provvedimento ricorso è oggettivamente illogico nelle sue conclusioni dal momento che – come detto – i dati di fatto come sopra riportati depongono indubbiamente ed al di là di una visione difensiva degli stessi, per una previsione fausta della condotta del M. (davvero non si comprende perché mai dopo 14 anni egli dovrebbe delinquere proprio ora quando la Sentenza è divenuta esecutiva quando sicuramente sarebbe stato meno rischioso farlo prima…).

Inoltre, il provvedimento di cui si discute è illegittimo (anche) poiché privo di motivazione laddove avrebbe dovuto illustrare chiaramente da quali elementi, presupposti, inferenze, dati di fatto il Tribunale desume tale pericolo di recidiva (a presidio del quale – evidentemente – anche rigettando il richiesto affidamento, applicano una misura del tutto inadatta se tale potenziale recidivanza fosse effettivamente esistente).

L’illustrazione dei motivi per i quali un settantenne incensurato (ovvio: prima della condanna) dopo 14 anni dovrebbe ripetere un crimine per il quale si è sempre proclamato innocente (pagando, è un dato di fatto, questa sua coerenza – che è anche un suo diritto – con il rigetto della misura alternativa) dopo che la sentenza è divenuta esecutiva e sotto la “lente di ingrandimento” dei servizi sociali (in caso di affidamento in prova) e del Magistrato di Sorveglianza, avrebbe dovuto essere esaustiva, concreta, verificabile, logica e pregnante.

Il tribunale di Sorveglianza di C. dà per scontato il pericolo di recidiva nel caso concreto argomentando con quattro parole facendo propria una apodittica presa di posizione priva di un correlato (e di una spiegazione, appunto) fattuale.

***

Per i motivi sopra esposti – e per quelli eventualmente aggiunti – il sottoscritto difensore

chiede

che la Corte di Cassazione voglia annullare l’Ordinanza n…….. emessa il 30.01.2019 dal Tribunale di Sorveglianza di C. e notificata il 19.03.2019 con ogni conseguenza di legge.

Con osservanza.

Milano, 26.03.2019

Avv. Giuseppe Maria de Lalla

[1] Il M. si rivolgeva allo psicoterapeuta Dott. E. per intraprendere un percorso di sostegno psicoterapico con cadenza bisettimanale proprio perché l’iter del procedimento penale gli aveva cagionato un grave stato ansioso depressivo.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

 

(articolo redatto dalla Dott.ssa Morona e dall’Avv. de Lalla. Ogni diritto riservato).

 

 

 

 

 

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